Art. 1.
(Programmi di delocalizzazione e recupero ambientale).

      1. Per la ristrutturazione industriale di imprese con salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, la delocalizzazione sul territorio nazionale e l'innovazione tecnologica dei relativi impianti, nonché per il recupero ambientale e la riqualificazione delle aree già di pertinenza degli impianti medesimi, possono essere adottati appositi programmi di delocalizzazione e recupero ambientale, di seguito denominati «programmi». Possono presentare i programmi imprese o consorzi di imprese.
      2. I programmi riguardano aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, nonché altre aree industriali individuate dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta della regione interessata, tenuto conto dei vantaggi per l'economia locale derivanti dalla ristrutturazione industriale, dall'innovazione tecnologica e dalla riqualificazione ambientale.
      3. I programmi sono approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un progetto integrato, formulato di intesa con le amministrazioni locali e territoriali interessate e con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel quale sono definiti:

          a) le caratteristiche produttive, la localizzazione dei nuovi impianti e le previsioni di destinazione urbanistica delle aree di nuova localizzazione;

          b) i livelli occupazionali garantiti durante la fase di ristrutturazione e successivamente

 

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all'entrata a regime dei nuovi impianti;

          c) la destinazione delle aree di pertinenza degli impianti oggetto dell'intervento di delocalizzazione;

          d) le modalità di realizzazione e di finanziamento degli interventi.

      4. Il progetto, adottato a norma del comma 3, comprende il piano di caratterizzazione, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, nonché l'accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sottoscritto dalle amministrazioni territoriali, statali e dagli altri soggetti pubblici interessati agli interventi ai fini del coordinamento delle azioni, della determinazione di tempi, modalità e finanziamento degli interventi pubblici e dell'adeguato svolgimento di ogni altro connesso adempimento.